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Addizionali regionali e comunali all’Irpef: chiarimenti dal Fisco

22 Febbraio 2022 by Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 18 febbraio 2022, n. 4/E ha fornito chiarimenti sulla nuova tassazione Irpef introdotta dalla Legge di Bilancio 2022, soffermandosi anche sul differimento dei termini delle addizionali regionali e comunali all’Irpef.

L’art, 1, co. da 5 a 7, L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha stabilito che, al fine di consentire agli enti territoriali competenti di adeguare la disciplina delle addizionali regionale e comunale al rinnovato sistema di tassazione delle persone fisiche, sono differiti alcuni termini:

– le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno tempo fino al 31 marzo 2022 per pubblicare la legge con la quale fissano l’eventuale maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale (il termine ordinario era il 31 dicembre 2021). L’art. 6, D.Lgs. n. 68/2011 prevede che l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata all’1,23 per cento. Tuttavia, ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, può stabilire una maggiorazione non superiore a 2,1 punti percentuali. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, che applicano la stessa aliquota base dell’1,23 per cento, possono stabilire, invece, una maggiorazione non superiore a 0,50 punti percentuali (art. 50, co. 3, D.Lgs. n. 446/1997);

– le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d’imposta e dei centri di assistenza fiscale (CAF) nonché degli altri intermediari, trasmettono i dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale, per la pubblicazione sul sito informatico www.finanze.it, entro il 13 maggio 2022 (anziché entro il 31 gennaio 2022);

– i comuni devono modificare scaglioni e aliquote dell’addizionale loro spettante entro i termini normativamente previsti.

Inoltre. in base all’art. 14, co. 8, D.Lgs. n. 23/2011, a decorrere dall’anno 2011, le delibere di variazione dell’addizionale comunale all’Irpef hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione sul predetto sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell’anno a cui la delibera afferisce.

Con la risoluzione del Ministero dell’economia e delle finanze del 1° febbraio 2022, n. 2, è stato previsto che:

– le regioni che intendano mantenere l’applicazione dell’aliquota unica dell’addizionale regionale non sono tenute ad emanare alcuna legge e possono procedere all’inserimento dei dati all’interno del Portale del Federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

– le regioni che abbiano modificato la disciplina dell’addizionale regionale all’Irpef con propria legge approvata entro il 31 dicembre 2021 sulla base della precedente articolazione degli scaglioni Irpef (che non risulta, quindi, compatibile con il nuovo sistema di scaglioni delineato dalla legge di bilancio 2022), al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale con la nuova articolazione degli scaglioni Irpef, devono provvedere all’emanazione di apposita legge regionale di adeguamento.

In tal senso, i sostituti d’imposta, in attesa che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si attivino, nei termini di legge, per rideterminare l’addizionale, alla luce delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2022, devono applicare:

– l’aliquota unica, se deliberata entro il 31 dicembre 2021;

– ovvero l’aliquota di base, se entro il 31 dicembre 2021 sono state approvate le aliquote dell’addizionale sulla base della precedente articolazione degli scaglioni Irpef.

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