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Contributo a fondo perduto per interventi edilizi detraibili al 90%: la presentazione dell’istanza

25 Settembre 2023 by Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate ha definito i termini e le modalità per l’invio della domanda per richiedere il contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi detraibili al 90%, in relazione alle spese sostenute dal 1 gennaio al 31 ottobre 2023 su immobili adibiti a prima casa e parti comuni condominiali (Agenzia delle entrate, provvedimento 22 settembre 2023, n. 332648).

L’articolo 9, comma 3, del D.L. n. 176/2022, prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che dal 1 gennaio al 31 ottobre 2023 hanno eseguito interventi edilizi previsti all’articolo 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, del D.L. n. 34/2020.

Si tratta di un contributo riservato alle persone fisiche che nel 2022 hanno avuto un reddito di riferimento, calcolato sulla base dei criteri introdotti dal D.L. aiuti-quater, non superiore a 15000 euro, titolari di diritto di proprietà (o di diritto reale di godimento) sull’immobile oggetto di interventi edilizi e che beneficiano della detrazione del 90%.

Fra tali beneficiari dell’agevolazione sono ricompresi anche gli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile, in relazione agli interventi sostenuti dal de cuius.

 

Base per il calcolo della misura del contributo è il quantum di spesa rimasto a carico del richiedente su un massimo di spesa agevolabile sostenuta pari a 96000 euro. L’ammontare del contributo erogabile, quindi, sarà pari al 10% delle spese agevolabili sostenute dal richiedente fino a un massimo di 9.600 euro.

 

Al riguardo, il nuovo provvedimento delle Entrate rende nota l’approvazione del modello “Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi 2023 detraibili al 90%” che, in particolare, include:

  • un quadro A per l’indicazione dei dati catastali identificativi dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per la quale si richiede il contributo;

  • un quadro B per l’indicazione dei codici fiscali dei componenti del nucleo familiare del richiedente e/o del de cuius nell’anno 2022 e per l’indicazione delle spese sostenute, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023, dal richiedente e/o dal de cuius e dagli eventuali ulteriori soggetti possessori dell’unità immobiliare indicata nel quadro A e relative agli interventi edilizi per i quali spetta la detrazione limitatamente al 90% del loro ammontare, al lordo dell’eventuale sconto in fattura applicato dal prestatore a fronte della cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione, con specifica della data del primo bonifico effettuato;

  • un quadro C che riepiloga i dati indicati dal richiedente, necessari alla determinazione del contributo.

L’istanza può essere presentata dal 2 al 31 ottobre 2023, anche tramite un intermediario abilitato alla consultazione del Cassetto fiscale, esclusivamente via web attraverso una procedura che sarà resa disponibile nell’area riservata del sito istituzione dell’Agenzia.

In caso di errori riscontrati nella domanda già inviata, sarà possibile presentarne una nuova corretta in sostituzione della precedente.

Alla presentazione dell’istanza sarà rilasciata una prima ricevuta che ne comunicherà la presa in carico, cui seguirà una comunicazione sull’esito, con l’importo riconosciuto e l’avvenuto mandato di pagamento del contributo o lo scarto dell’istanza e i motivi che lo hanno determinato.

 

L’erogazione del contributo verrà effettuato mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al soggetto richiedente, identificato dal relativo codice fiscale.

Successivamente all’erogazione dei contributi, l’Agenzia procederà al controllo dei dati dichiarati.

Se da tali controlli emergesse un’erogazione non spettante, l’Agenzia procederà, infine, alle attività di recupero del contributo erogato, di irrogazione di sanzioni e di richiesta degli interessi dovuti.

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